Repertorio N. 12968 Raccolta N. 2350

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE - REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di gennaio, 16 gennaio 2009 in Pescara, in piazza Salvador Allende, n. 25. Dinanzi a me Dott.ssa SARA DIRACCA, Notaio in Torre de' Passeri, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi i comparenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso. rinunciato, sono presenti i signori:

PANZA dott. GIOVANNI, nato a Chieti, il giorno 26 febbraio 1953, domiciliato a Montesilvano (PE), in via Strada C. Chiappinello, n. 18, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Coordinatore Responsabile per la Regione Abruzzo della "Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia, del Legno e delle Industrie Affini - FeNEAL - aderente alla U.I.L.", con sede in Pescara, in via Tirino, n. 14, codice fiscale 91023150682, e quindi in rappresentanza della Federazione stessa, giusta i poteri derivantigli dallo statuto sociale vigente;

CARMINELLI GIUSEPPE, nato a Pescara, il giorno 2 aprile 1946, domiciliato a Pescara, in Strada Comunale Piana, n. 60, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Segretarlo Generale per la Regione Abruzzo della "Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive FILLEA - C.G.I.L. Abruzzo", con sede a Pescara, in via Benedetto Croce, n. 108, codice fiscale 91048980683, e quindi in rappresentanza della Federazione stessa, giusta i poteri derivantigli dallo statuto sociale vigente;

GENTILE RICCARDO, nato a Chieti, il giorno 8 settembre 1967, domiciliato a Francavilla al Mare (CH) , in Contrada Foro Morto, n. 53/B, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale per la Regione Abruzzo della "Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA - aderente alla C.I.S.L.", con sede a Pescara, in via dei Sanniti, n. 18, codice fiscale 91002200680, e quindi in rappresentanza della Federazione stessa, giusta i poteri derivantigli dallo statuto sociale vigente;

CAMBI FRANCO, nato a Predappio (FO), il giorno 21 settembre 1939, domiciliato a Francavilla al Mare (CH), viale Maiella, n. 14/B, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale del1'Abruzzo della "Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.N.A.", con sede a Pescara, in via Cetteo Ciglia, n. 8, codice fiscale 01527960684, e quindi in rappresentanza della Confederazione stessa, giusta i poteri derivantigli dallo statuto sociale vigente;

GAVIOLI DINO, nato a Montorio al Vomano (TE), il giorno 1 settembre 1950, domiciliato a Montorio al Vomano (TE), in Contrada Santa Lucia, snc, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Federazione Regionale delle API "Collegio Costruttori Edili ed Affini d'Abruzzo API EDILABRUZZO", con sede a Teramo, in via Gammarana, n. 8, codice fiscale 80004990679, e quindi in rappresentanza della Federazione stessa, giusta i poteri derivantigli dallo statuto sociale vigente.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

 

Art. 1) Viene costituita fra la "Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia, del Legno e delle Industrie Affini - FeNEAL - aderente alla U.I.L.", la "Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive FILLEA C.G.I.L. Abruzzo", la "Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA - aderente alla C.I.S.L.", la "Confederazione Nazionale dell'Artigianato - C.N.A.", e il "Collegio Costruttori Edili ed Affini d'Abruzzo API EDIL ABRUZZO",' tutte come sopra rappresentate, un Ente denominato "EDILFORMAS".

Art. 2) L'Ente ha la sede legale in Pescara, Piazza Salvador Allende, n. 25 e la sede amministrativa a Teramo, in via Vecchia, n. 15.

Art. 3) L'Ente, che non ha scopo di lucro, ha gli scopi, la durata, il patrimonio e l'organizzazione indicati nello Statuto che, composto di n. 20 (venti) articoli, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti viene dagli stessi approvato e si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne
parte integrante e sostanziale.

Art. 4) L'EDILFORMAS è retto dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9 dello statuto. Le organizzazioni costituenti, in conformità allo statuto provvederanno entro il 28 (ventotto) febbraio 2009 (duemilanove) a designare i Consiglieri di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Collegio dei sindaci revisori .

Art. 5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove).

Art. 6) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel codice civile e a quelle della Legge 266/1991, del D.Lgs. n. 460/1997 e delle altre Leggi vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.

Art. 7) Le spese per questo atto e dipendenti sono a carico dei costituenti.Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte di mia mano su circa sette pagine di due fogli e da me lette ai comparenti che a mia domanda l'approvano e insieme con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e dieci minuti.

Firmato in calce e a margine:

PANZA GIOVANNI, CARMINELLI GIUSEPPE, RICCARDO GENTILE, CAMBI FRANCO, GAVIOLI DINO, SARA DIRACCA Notaio.

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STATUTO DELL'ENTE PARITETICO REGIONALE UNIFICATO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA (EDILFORMAS ABRUZZO)

Art. 1) Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituito l'Ente paritetico regionale unificato per la formazione e la sicurezza (Comitato Tecnico Paritetico/Ente scuola edile) per la piccola e media industria e l'artigianato edile ed affini della regione Abruzzo - denominato: EDILFORMAS.L'Ente non ha scopo di lucro.L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ANIEM, CNA COSTRUZIONI e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché tra l'API EDIL ABRUZZO (Collegio Costruttori Edili ed Affini d'Abruzzo), CNA COSTRUZIONI ABRUZZO e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della regione Abruzzo . L'Ente costituisce l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 2) Partecipazione ai sistemi paritetici per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte dei sistemi nazionali paritetici di coordinamento per la formazione e la sicurezza, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 3) Scopi statutari

L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro e di ogni altra iniziativa formativa, comunque denominata, connessa per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia nonché ad attività di recupero e restauro.L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

Art. 4) Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi dei vigenti c.c.n.l. dell'edilizia, stipulati tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza, strettamente integrate tra di loro.

1. In particolare, le attività di orientamento e formazione di cui al comma 1 dell'art. 3 saranno rivolte a:

a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
b) giovani neo diplomati e neo laureati;c) giovani titolari di contratti di apprendistato o di inserimento;
d) figure e/o addetti, a qualsiasi titolo, operanti nelle imprese;
e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
f) lavoratori in mobilità, cassa integrazione guadagni, lavoratori socialmente utili e soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art, -:-,1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali tale formazione si rivolge a:

a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o inserimento; ¦
c) tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti;
d) lavoratori occupati e figure e/o addetti, a qualsiasi titolo, operanti nelle imprese;
e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;h) tutte le figure comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, nonché ad attività di
recupero e restauro.

2. Nel campo della sicurezza, di cui al comma 2 dell'art. 3,
l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
c) si avvale delle segnalazioni, effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori, riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere;
d) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
e) inoltre:

- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626/94;
- svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- provvede alla istituzione e conservazione di un elenco dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;
- rilascia attestati di partecipazione e/o formazione.L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta strazioni. Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionadelle stesse o delle parti sociali.
L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi nazionali di coordinamento.

Art. 5) Sede e durata

L'Ente ha sede legale in Pescara, Piazza Salvador Allende, 25 e la sede amministrativa a Teramo, Via Vecchia, 15

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 6) Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionaali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della Regione Abruzzo, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali,

Art. 8) Patrimonio sociale

II patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell' Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 9) Consiglio di amministrazione

a) Composizione.

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:

n. 3 da API EDIL ABRUZZO;
n. 3 da CNA COSTRUZIONI ABRUZZO;
n. 6 due ciascuno, da FILLEA, FILCA e FENEAL Abruzzo.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dai rispettivi Organismi nazionali. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente o di collaborazionene professionale retribuita con l'Ente.

b) Durata dell'incarico.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati .
E' però, data facoltà agli Organismi sindacali e datoriali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche.
Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia è facoltà del Consiglio di amministrazione di concedere indennizzi e/o rimborsi spese compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.
II Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i
seguenti compiti:
- Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
- Amministrare i contributi previsti dalla contrattazione nazionale e regionale di lavoro per gli addetti all'edilizia ed il patrimonio dell'Ente.
- Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
- Costituire le Commissioni d'area di cui al successivo art. 14 e delegare alle stesse ogni altra materia che ritiene ad essa delegabili ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto.
- Assegnare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 14, i budgets annuali fino a concorrenza dei quali la commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo art. 14. Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del piano previsionale. Il budget annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio.
- Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.
- Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitrati o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.
- Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
- Stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente.
- Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni Territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.
- Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

e) Convocazioni.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno il 30% dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori. La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Coordinatore.

f) Deliberazioni.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed è necessario che sia presente almeno la metà dei componenti della rappresentanza delle rispettive parti datoriali e sindacali. Ciascun membro ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe . Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni relative a:
- linee programmatiche delle tipologie di investimento;
- assunzione, licenziamenti e passaggi di livello personale;
- decisione in merito agli investimenti immobiliari, sono prese a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Comitato di Presidenza.

Art. 10) Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dalle Associazioni datoriali costituenti, a rotazione tra le stesse, assume, su designazione delle Organizzazioni, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.
Spetta al Presidente di:

a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze. Il Presidente ha la firma sociale.
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni dei lavoratori. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato al comma 2 del presente articolo, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Coordinatore di cui al successivo art. 12;
d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
f) sovrintendere al lavoro delle Commissioni d'Area di cui al successivo art. 14.

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 9 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 11) Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione.
Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro costituenti, in accordo tra loro, une dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori costituenti, in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.
I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri o nell'Albo dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti. Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'Albo dei revisori contabili.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Pescara.
b) Compensi.
Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata.
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni.
I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. II Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta . La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 12) Coordinatore

II Coordinatore viene scelto esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Il Coordinatore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In particolare:
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dalConsiglio diamministrazionee perquanto di competenza, dalle Commissioni d'Area di cui al successivo art. 14
c) propone la pianta organica dell'Ente, coordina il personale e adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di amministrazione;
d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenzarelazionicon Enti pubblicie privaticon gli Enti paritetici nazionali.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Coordinatore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13) Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Coordinatore che dovrà esprimere, motivandole, le necessità reali dell'Ente.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento; conforme ai contratti di lavorovigenti e dalle normative di Legge.
Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, sentito il Coordinatore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14) Commissioni d'Area

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3 primo e secondo capoverso del presente Statuto si costituiscono la Com-Tiissione per la Formazione e Orientamento e la Commissione per la sicurezza, i cui componenti saranno nominati pariteticamente dalle parti costituenti regionali nell'ambito del consiglio d' amministrazione.
2. Le suddette Commissioni d'Area valutano i progetti e le iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari, gli competano negli ambiti di cui al citato art. 2. Le commissioni d'Area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente, nell'ambito del mandato ad esso conferito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni nazionali di gui all'art. 1. Le Commissioni d'Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di amministrazione .
Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il Coordinatore che può avvalersi di responsabili d'area, scelti fra il personale dipente dell'Ente.
Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 3 del presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attiviti svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti. Il Comitato di Presidenza può partecipare alle Commissioni d'area.

Art. 15) Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni d'Area e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 16) Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio d' amministrazione. I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente. Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione. In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge
23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 17) Esercizi

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi entro il 31 marzo dalla chiusura dell'esercizio. Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei sindaci revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvaziont per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 e agli organismi nazionali paritetici. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 18) Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunte delle Organizzazioni nazionali. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomine di uno o più liquidatori. Trascorsi n. 6 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Pescara.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto deila messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Art. 19) Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali.

Art. 20) Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è immessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 che decidono in via definitiva.

Firmato in calce e a margine:

PANZA GIOVANNI, CARMINELLI GIUSEPPE, RICCARDO GENTILE, CAMBI FRANCO, GAVIOGLI DINO, SARA DIRACCA Notaio.